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VADEMECUM SULLA SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attivita')
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VADEMECUM SULLA SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attivita')
DESCRIZIONE
La segnalazione certificata di inizio attività (Scia) consente al cittadino di eseguire, nell'immobile di sua proprietà alcuni lavori edilizi di limitata entità, dopo aver presentato all'Amministrazione comunale un'apposita segnalazione asseverata da un tecnico abilitato. La Scia è un titolo edilizio, al pari della Dia e del permesso di costruire, che si forma solo se sussistono tutte le condizioni e i requisiti previsti dalla normativa vigente. Nella Scia, in particolare, la verifica di tutte queste condizioni viene, dalla legge, completamente delegata al privato, che attesta ed autocertifica, sotto la sua responsabilità, con il supporto del tecnico di fiducia, l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge per la realizzazione dell'intervento. Il cittadino può allegare alla Scia la documentazione necessaria, ovvero può richiedere, in via preliminare o al momento della presentazione, che i pareri e gli atti di assenso siano acquisiti direttamente dall'Amministrazione comunale (Sportello Unico); in tal caso può iniziare i lavori solo dopo aver ricevuto, da parte dello Sportello Unico, la comunicazione dell'avvenuta acquisizione di tali atti di assenso (come previsto dall'art. 23-bis del DPR 380 del 2001). L'Amministrazione comunale, nel termine di 30 giorni dalla presentazione, può effettuare verifiche e controlli ed eventualmente emettere un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività. La Scia, in vigore dal 31/7/2010, è stata introdotta dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, in sede di conversione del D.L. 31/3/2010 n. 78. Di recente è stata modificata con il DL 21.6.2013 n. 69 convertito con L. 9.8.2013 n. 98 (c.d. Decreto del Fare).
COME SI FA
Si presenta all’Amministrazione comunale allegando tutti gli elaborati tecnici e amministrativi previsti dal regolamento edilizio, comprese le autocertificazioni sostitutive di tutti i pareri o nulla osta necessari, ad esclusione di quello relativo ai vincoli del decreto legislativo n. 24/02 (codice dei beni culturali e del paesaggio). L'Amministrazione competente esamina la SCIA e, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Ove è possibile l'interessato provvede a conformare alla normativa vigente la stessa attività e i suoi effetti entro un termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti, all'Amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.
CHI PUO’ PRESENTARE LA SEGNALAZIONE
La Scia può essere inviata dagli stessi soggetti che possono presentare la Dia alternativa o la richiesta di permesso di costruire, cioè dai titolari di un diritto reale sull'immobile su cui verrà eseguito l'intervento (ad es. proprietari, usufruttuari, ecc.), ovvero dai titolari di un diritto personale compatibile con l'intervento da realizzare (es. conduttore con l'assenso del locatore).
AMBITO APPLICAZIONE DELLA SCIA
La segnalazione certificata di inizio attività non sostituisce i nulla osta necessari in presenza di vincoli ambientali, paesaggistici e culturali, né nei casi in cui si ricorre alla Dia in sostituzione della Super-Dia. Sono escluse anche le nuove costruzioni e le ristrutturazioni urbanistiche ed edilizie che implicano modifiche di volume, sagoma e destinazione d’uso. Si può ricorrere al titolo abilitativo semplificato per restauro e risanamento conservativo, mutamenti di destinazione d’uso funzionali, manutenzioni sulle parti strutturali, frazionamento o accorpamento di più unità abitative, ampliamento dei fabbricati all’interno della sagoma esistente, senza creazione di volumi autonomi, modifiche prospettiche, come l’apertura di finestre, varianti a permessi di costruire che non incidono su volumetrie e parametri urbanistici e realizzazione di parcheggi a piano terra o nel sottosuolo, anche in deroga agli strumenti urbanistici.
QUANDO LA SCIA NON SOSTITUISCE LA DIA Rimangono soggetti alla denuncia di inizio attività gli interventi per i quali è ammesso il ricorso alla Dia alternativa al permesso di costruire (Super-Dia). Si tratta di interventi di ristrutturazione maggiore, che portano ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, e di interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica. A questi si aggiungono poi tutti i lavori per i quali le leggi regionali prevedono la semplificazione rispetto al permesso di costruire.
LE DIFFERENZE Come avveniva con la Dia, la Super-Dia deve essere presentata allo Sportello Unico 30 giorni prima dell’inizio dei lavori. Con la Scia, il cantiere può partire nello stesso giorno in cui viene consegnata l’istanza, ma il dirigente entro 30 giorni può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi. Decorso questo termine, all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale. La Super-Dia ha efficacia limitata a tre anni. I lavori non ultimati entro tale termine possono essere completati previa presentazione di una nuova Super-Dia. Per la Scia non è stata dettata nessuna disposizione particolare, il che, secondo il Consiglio del Notariato, potrebbe lasciare presupporre una durata analoga dell’efficacia. Il ricorso alla Super-Dia è ammesso anche nel caso di immobili vincolati. Ad ogni modo devono essere prima rilasciati i pareri o le autorizzazioni previste dalla normativa vigente. Nel caso della Scia, il Dl Sviluppo ha specificato che questa non sostituisce gli atti di autorizzazione delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale. Si può quindi desumere che il titolo abilitativo semplificato deve essere ammesso anche per immobili vincolati purchè sia allegato il nulla osta. (riproduzione riservata)
TEMPI E CONTROLLI
L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione, ovvero dopo il ricevimento da parte dello Sportello Unico della comunicazione di acquisizione dei pareri richiesti. L'Amministrazione comunale tuttavia, nei 30 giorni successivi alla data della presentazione, può effettuare le verifiche e i controlli e, in caso di irregolarità, qualora sia possibile, invita il privato interessato a rendere l'intervento conforme alla normativa vigente entro un termine prefissato. In caso di carenza dei presupposti, o qualora l'interessato non provveda ad adeguare l'intervento alla normativa, l'Amministrazione può vietare, con motivato provvedimento, la prosecuzione dell'attività e disporre la rimozione dei suoi effetti dannosi. Trascorsi i 30 giorni, il Comune può intervenire: - sempre, in caso dichiarazioni false e mendaci; - solo in presenza di pericolo di danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, qualora non sia possibile regolarizzare l'attività. In caso di interventi edilizi eseguiti in assenza o in difformità dalla Scia verranno applicate le sanzioni previste nel Titolo IV del DPR 380/2001 (art. 37) per le corrispondenti opere eseguite in assenza o difformità dalla denuncia di inizio attività.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
? Nota di chiarimento dell'Ufficio legislativo del Ministero per la semplificazione normativa in data 16/9/2010.
? DPR n. 380 del 6 giugno 2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".
? Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" art. 19.
? DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 artt. 46 e 47.
LE 5 FASI DEL PROCEDIMENTO DELLA SCIA
Il procedimento della SCIA edilizia non è disciplinato direttamente dal Testo Unico Edilizia, ma dall’art. 19 della legge sul procedimento amministrativo (legge n. 241/1990) e prevede cinque fasi distinte.
1. Presentazione della SCIA in Comune, a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento. Fanno eccezione i procedimenti per i quali è previsto l’esclusivo utilizzo della modalità telematica via internet. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività deve essere corredata da dichiarazioni, attestazioni, asseverazione ed elaborati tecnici
2. L’attività oggetto della Segnalazione Certificata di Inizio Attività può essere iniziata a partire dalla data di presentazione all’amministrazione competente.
3. L’amministrazione effettua le verifiche e gli accertamenti entro 30 giorni. In caso di accertata carenza dei requisiti o dei presupposti adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione di eventuali effetti dannosi.
4. Decorso il termine dei 30 giorni per l’adozione dei provvedimenti, all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza di un pericolo o di un danno al patrimonio artistico e culturale, all’ambiente, alla salute e alla pubblica sicurezza o la difesa nazionale.
5. Restano ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull’attività urbanistica ed edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dall’articolo 37 e dall’articolo 44 del Testo Unico Edilizia.
LE 5 CARATTERISTICHE PECULIARI DELLA SCIA
Sono cinque le caratteristiche peculiari che caratterizzano la Segnalazione Certificata Inizio Attività.
La SCIA in sostituzione della DIA La Segnalazione Certificata Inizio Attività sostituisce la Denuncia Inizio Attività qualora non siano presenti vincoli di natura ambientale, paesaggistica o culturale e, pertanto, si possono realizzare le opere previste dall’art. 22 (commi 1 e 2) del Testo Unico Edilizia nel testo vigente.
Quando iniziare le opere e la documentazione da allegare Le attività previste dalla Segnalazione Certificata Inizio Attività possono essere iniziate a partire dalla data della sua presentazione all’amministrazione competente.
Alla SCIA deve essere allegata la seguente documentazione:
1. le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti;
2. le attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati;
3. gli elaborati tecnici necessari per consentire tutte le verifiche di competenza dell’amministrazione.
Modalità di presentazione della SCIA La Segnalazione Certificata Inizio Attività, corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni, nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, la Segnalazione Certificata Inizio Attività si considera presentata al momento della ricezione da parte dell’amministrazione.
Acquisizione di atti e pareri Nei casi in cui la normativa vigente preveda l’acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, dalle attestazioni, dalle asseverazioni e certificazioni (fatte salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti).
SCIA, 7 COSE DA SAPERE
Gli adempimenti previsti per la formazione della Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA edilizia) sono i seguenti:
1. La SCIA edilizia deve essere presentata all’amministrazione competente.
2. L’attività oggetto della Segnalazione Certificata Inizio Attività può essere iniziata già dalla data di presentazione all’amministrazione competente.
In caso di invio della SCIA (e della relativa documentazione di cui abbiamo parlato in questo post) a mezzo posta, tramite raccomandata con avviso di ricezione, si considera presentata non il giorno della spedizione ma il giorno della ricezione da parte dell’amministrazione.
3. La Segnalazione Certificata Inizio Attività deve contenere tutta la documentazione autocertificata, prevista dall’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 nel testo vigente.
4. Qualora la normativa vigente preveda l’acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, oppure l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti, fatte salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti, dalle: autocertificazioni, attestazioni, asseverazioni e certificazioni.
5. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla norma di riferimento, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della SCIA edilizia, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività, oppure rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, oppure ancora specifiche determinazioni in via di autotutela.
6. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per:
- il patrimonio artistico e culturale; - l’ambiente; - la salute; - la sicurezza pubblica; - la difesa nazionale.
7. Per le dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, che dichiarano o attestano falsamente l’esistenza di requisiti o dei presupposti previsti dalla norma di riferimento, viene applicata la sanzione penale, che prevede la reclusione da 1 a 3 anni.